Aprire un conto corrente in Spagna

Una delle domande più frequenti che riceviamo, non è tanto quella su come aprire un conto corrente all’estero, quanto quella relativa a come funziona in concreto lo scambio di informazioni bancarie. Controllano? Comunicano? Si può muovere facilmente denaro? C’è chi lo chiede nell’ottica di una buona pianificazione del trasferimento e c’è, evidentemente, chi lo chiede in virtù di un interesse specifico non altrettanto virtuoso. Questo articolo, quindi, da un lato vuole inquadrare la situazione, dall’altro cerca di dissuadere a monte ogni altra tipologia di interazione con noi.

Cari signori e signore, siamo in Europa, dove il segreto bancario non esiste da un pezzo, non so se ve ne siete accorti. E per di più lo scambio di informazioni è automatico, quindi non c’è neanche da chiedersi se si può sfuggire alla trasmissione dei propri dati. 



Quello che, invece, occorre chiedersi è: quali sono i criteri di accertamento e verifica? Tra le migliaia di conti corrente aperti all’estero da contribuenti fiscalmente residenti in Italia, perché potrebbe toccare proprio al mio? Quali sono gli oneri che discendono dal detenere un c/c all’estero? Cosa possono contestare? 

Continua a leggere l’articolo per scoprirlo.

Indice articolo

Modalità di accertamento

Il Common Reporting Standard

Andiamo con ordine: lo scambio automatico di informazioni che grava sugli istituti di credito, ma non solo, è regolato in ambito UE dal Common Reporting Standard, un protocollo internazionale che viene recepito dai vari paesi attraverso specifiche direttive. Queste direttive poi sono di spunto per le tanto temute circolari interpretative.

Ora, quali sono i dati oggetto di comunicazione e a chi vengono trasmessi?

Oggetto di comunicazione sono:

– i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che esercitano il controllo, qualora ne ricorrano i presupposti (c.d titolare effettivo);

– l’identificativo del conto;

– il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto;

 – l’importo di interessi, dividendi ed altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto;

– gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

L’ aspetto più importante da ricordare, è che questi stessi dati potranno essere utilizzati per controllare la regolarità della posizione fiscale del contribuente. Quindi è evidente che i principali destinatari delle informazioni saranno l’Agenzia delle Entrate e la GDF.

Per regolarità della posizione fiscale del contribuente si intende poi nello specifico:

  • il rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale e la conseguente compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta successivo, se dovuta (attenzione: il monitoraggio riguarda anche le criptovalute, la cui disciplina è assimilata alla detenzione di valute monetarie);
  • il rispetto degli obblighi dichiarativi gravanti sui redditi prodotti all’estero in base al combinato disposto dagli artt. 1; 2 e 3 del TUIR.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’ Agenzia, in una recente circolare chiarisce che “…le comunicazioni vengono inviate ai contribuenti che riscontrano delle anomalie fiscali più evidenti, ovvero selezionati in base a criteri che permettano di identificare solo i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale, con l’esclusione di coloro che, invece, non tenuti ai predetti adempimenti fiscali o per i quali le irregolarità sussistano sul piano prettamente formale”.

Significa che la selezione di contribuenti sui quali si va a puntare la lente di ingrandimento è stabilita secondo parametri legati al saldo del c/c, all’inattività o eccessiva operosità sul conto corrente, alla tipologia reddituale sottostante gli ingressi nel c/c ecc.

In caso di riscontrata irregolarità, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione per l’adempimento spontaneo, comunicazione nella quale saranno individuati:

– il codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

– il numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

– il codice dell’atto;

– la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che come anticipato può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;

– le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

– un invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi di monitoraggio fiscale per il tramite di un intermediario residente.

Gli stessi dati oggetto della comunicazione per l’adempimento spontaneo sono trasmessi alla GDF attraverso le società di servizi ed i partner tecnologici dell’Agenzia stessa.

Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione conseguente alla ricezione della comunicazione, attraverso una dichiarazione integrativa, dove accanto alla eventuali maggiori imposte saranno dovuti interessi e sanzioni ridotte. Si ricorda, a tal proposito, che l’accertamento può riguardare i 5 anni di imposta precedenti.

Conclusioni

Tutto ciò si lega indissolubilmente al tema della residenza fiscale, posto che tali oneri discendono se ed in quanto fiscalmente residenti in Italia. La delicatezza del tema, che coinvolge soprattutto le persone che si stanno o si sono trasferite da poco, impone sempre un’attenta valutazione. Le sanzioni, soprattutto quelle in materia di monitoraggio fiscale, vanno infatti dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, ferma restando l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso. 

La normativa sullo scambio di informazioni non deve essere infine confusa con quella anti-riciclaggio, per cui se la banca spagnola chiede delle pezze giustificative rispetto ad un trasferimento di denaro di importo considerevole, non agisce affinché questa operazione rientri automaticamente nello scambio di informazioni, bensì principalmente per sollevarsi da eventuali responsabilità in ordine al mancato monitoraggio sulla natura del trasferimento

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